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INDENNITA’ DI MATERNITA’

La Cassa Forense eroga a favore delle proprie iscritte l’indennità di maternità sia in caso di parto che in caso di aborto spontaneo o terapeutico oltre che nei casi di affidamento ed adozione.

Per poter richiedere l’indennità è necessario essere regolarmente iscritte a Cassa Forense con decorrenza non posteriore alla data dell’evento (parto, aborto, ingresso del minore in famiglia); inoltre la richiedente non deve avere diritto al congedo di maternità di cui al Capo III della L. 151/2001 o all’indennità per lavoratrici autonome di cui al capo XI della medesima legge.

MISURA DEL CONTRIBUTO IN CASO DI PARTO O ADOZIONE:

Il contributo viene calcolato in misura pari all’80% di 5/12 del reddito professionale IRPEF netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento.

In ogni caso l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell’anno del parto o adozione (pari ad € 5.068,96 lordi per il 2019), mentre l’indennità massima non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra (pari ad € 25.344,80 lordi per il 2019).

L’indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d’acconto del 20%, fatta eccezione dei casi ove è previsto l’esonero della ritenuta stessa) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i primi tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.

MISURA DEL CONTRIBUTO IN CASO DI ABORTO:

L’indennità erogata è pari all’80% di 1/12 del reddito professionale IRPEF netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento:

In ogni caso l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell’anno dell’aborto (pari ad € 1.013,79 lordi per il 2019); mentre l’indennità massima non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra (pari ad € 5.068,96 per il 2019).

L’indennità viene corrisposta in unica soluzione, applicando la ritenuta d’acconto del 20% (fatta eccezione dei casi ove è previsto l’esonero della ritenuta stessa) pari a una mensilità.

DOMANDA

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it), in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line” o tramite racc.ta A/R utilizzando l’apposita modulistica (https://www.cassaforense.it/media/7713/modulodomandaindennitamaternita_17_03_2022.pdf), unitamente alla certificazione richiesta e presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’evento.